Spese detraibili e deducibili

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente al fine di ridurre il proprio carico fiscale, dispone di una serie di agevolazioni suddivise tra oneri deducibili (in diminuzione dell’imponibile) e oneri detraibili (in diminuzione dell’imposta).Quelle che consentono al contribuente di beneficiare di un maggior risparmio fiscale sono gli oneri deducibili che abbattono il reddito imponibile rispetto alle detrazioni d’imposta.

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che le detrazioni d’imposta per le spese di cui all’articolo 15 Tuir variano in base all’importo del reddito complessivo. In particolare:

  • spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro;
  • in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Tale previsione non si applica, e pertanto la detrazione spetta per l’intero importo, per le seguenti spese:

  1. interessi passivi prestiti/mutui agrari;
  2. interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
  3. spese sanitarie.

Attenzione!

Tracciabilità dei pagamenti

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con:

  • ricevuta bancomat,
  • estratto conto,
  • copia bollettino postale o del MAV
  • pagamenti con PagoPA.

In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, che il pagamento sia stato fatto con sistemi elettronici o tracciabili, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Le spese riguardano diversi ambiti e di seguito verranno elencate le più comuni.

Salute

Famiglia

Figli

Casa

SALUTE

FAMIGLIA

FIGLI

CASA

Se sei in affitto

Spetta un Detrazione IRPEF per i canoni di affitto a seconda del tipo di contratto di locazione e della finalità per cui lo hai affittato. Tale detrazione diminuisce l’IRPEF dovuto e ti permette di ottenere un rimborso. La condizione principale per aver diritto alla detrazione è che l’immobile affittato rappresenti abitazione principale dove la persona che usufruisce della detrazione ha portato la sua residenza anagrafica.

I contratti per cui è possibile detrarre le spese di affitto sono:

  1. Contratti di locazione a canone libero (4 + 4)
  2. Contratti di locazione a canone concordato (3 +2)

Se sei un inquilino hai diritto alla detrazione fiscale indipendentemente dal regime di tassazione scelto dal proprietario di casa. Quindi che sia in regime ordinario o in cedolare secca, ciò non comporta alcun cambiamento sulle detrazioni a cui hai diritto.

Per detrarre le spese occorrono:

  1. Contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge n.431 del 9/12/1998
  2. Certificato di residenza storico
  3. Ricevute di pagamento dei canoni di affitto rilasciate dal proprietario

Il tetto massimo di detrazione a cui si ha diritto, dipende dall’inquilino, dal tipo di contratto e dalla finalità dell’affitto.

Se sei proprietario

Bonus Casa

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