Che cos’è il Superbonus 110?
Il Superbonus 110% è stato introdotto dal “Decreto Rilancio” n.34/2020 nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza Covid. Si tratta in pratica di una detrazione riconosciuta nella misura del 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
A chi spetta la detrazione?
La detrazione spetta a:
- persone fisiche, non nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, aventi idoneo titolo sull’immobile al momento di avvio dei lavori: si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- condomìni, esclusi gli edifici composti da più di 4 unità immobiliari ma posseduti interamente da un unico proprietario o in comproprietà;
- titolari di reddito d’impresa o professionale solo per le spese relative ad interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni;
- istituti autonomi case popolari ed enti aventi le medesime finalità;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, in caso di interventi realizzati su immobili di proprietà della cooperativa e assegnati in godimento ai propri soci;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.”
Quando?
La detrazione è ammessa per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 Giugno 2022 (termine prorogato dalla Legge di Bilancio 2021) a nulla rilevando la data di inizio/fine lavori che, quindi, potrà essere sia antecedente che successiva al tale intervallo temporale.
Proroghe dei termini
[Novità Legge Bilancio 2022]
Per i condomini o persone fisiche che effettuano lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), la possibilità di accedere al superbonus è estesa al 31.12.2023 senza necessità di raggiungere una certa percentuale di interventi eseguiti al 30.06.2022.
Per i soli edifici unifamiliari, per i quali alla data del 30.06.2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi e sostenute le relative spese, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.
Per i gli IACP o enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 31.12.2023 sia stato effettuato almeno il 60% dei lavori complessivi, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023
Inoltre il 110% verrà applicato – senza nessuna limitazione ISEE – fino al 31 dicembre 2022, ma a condizione che eseguano il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2022, su:
- edifici unifamiliari;
- unità autonome funzionalmente indipendenti.
La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre stabilito che il Superbonus verrà applicato nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Dove?
La spesa è detraibile se eseguita edifici in regola con i regolamenti edilizi e privi di abusi.
Sono detraibili le spese sostenute per interventi su edifici che rientrano in una delle seguenti categorie:
- edifici unifamiliari nel limite massimo di due unità immobiliari (tale limite non opera per le spese sostenute per gli interventi antisismici come da Circolare 24/2020 pg.23);
- per le unità immobiliari ad uso promiscuo (ad esempio se sono sede legale di una impresa e abitazione), la detrazione spetta per la metà;
- per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività’ di impresa, arte o professione, anche con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. (Novità art.1 comma 66 Legge Bilancio 2021);
- edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno nel limite massimo di due unità immobiliari (tale limite non opera per le spese sostenute per gli interventi antisismici);
- parti comuni di edifici condominiali residenziali senza limitazioni sul numero di immobili; qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
- su singole unità immobiliari residenziali (non di lusso) e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo interventi “trainati”);
- unità collabenti (ruderi) anche se sprovviste di una parte delle mura perimetrali, purché alla fine dei lavori raggiungano una classe energetica della fascia A. Legge Bilancio 2021.
Quali lavori?
Alla base dell’applicazione vi è la regola sostanziale che distingue due tipologie di lavori:
- interventi “trainanti”;
- interventi “trainati”.
Soltanto gli interventi TRAINANTI garantiscono l’accesso diretto alla detrazione del 110% spalmata in cinque rate annuali di pari importo (le rate saranno invece quattro per le spese sostenute nel 2022).
Per gli interventi “trainati”, si ha diritto al 110% solo se i lavori vengono “eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali c.d. “trainanti”.
Per quali lavori si può chiedere il Superbonus 110?
INTERVENTI “TRAINANTI”
Gli interventi “trainanti” che beneficiano del Superbonus sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- interventi antisismici e/o di monitoraggio antisismico. L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
CARATTERISTICHE INTERVENTI “TRAINANTI ECOBONUS”
- Isolamento termico almeno 25% superficie disperdente;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria in edifici condominiali;
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento in edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti.
Le condizioni per accedere all’Ecobonus 110% sono:
- Gli interventi dovranno comportare la riduzione di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- Per gli interventi di isolamento: i materiali dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali (CAM) previsti dal decreto ambiente 11.10.2017.
- E’ necessaria un’asseverazione del progetto da parte di tecnici abilitati finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ogni tipologia di intervento trainante ha i suoi limiti e possono essere eseguiti anche più interventi trainanti contemporaneamente.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.
INTERVENTI “TRAINATI”
Vi sono poi ulteriori tipologie di lavori rinominati “trainati” che sono oggetto dell’agevolazione del 110% solo se eseguiti contestualmente a quelli sopracitati, ad esempio:
- installazione di impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo (anche su strutture pertinenziali agli edifici);
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63 del 2013; (se associati ad interventi trainanti diversi da quelli antisismici);
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus (se associati ad interventi trainanti diversi da quelli antisismici);
- interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori/montacarichi), alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita‘ ex art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992, anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti» di cui al comma 1.
- tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%.
Le spese per gli interventi “trainanti” devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione; per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Sia gli interventi “trainanti” nonché gli ulteriori interventi “trainati”, realizzati congiuntamente ai primi, su cui spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta, devono essere realizzati sotto la supervisione di un Tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario Dottore Commercialista abilitato.
Spese Assicurative: detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.
è stata introdotta una nuova detrazione nella misura del 90% per le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%. Le istruzioni alla compilazione precisano che non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.