Per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa in busta paga della riduzione IVS e nell’ottica di proseguire la politica di abbattimento delle imposte e contributi a carico dei lavoratori dipendenti, il legislatore con la Manovra di Bilancio 2025 attraverso la Legge 30 dicembre 2024 n.207 ha introdotto una nuova voce in busta paga: “ulteriore detrazione L.207/2024” che sarà applicata direttamente nella busta paga a partire dal 2025.
La Manovra di Bilancio 2025 con la Legge 207/2024 ha previsto:
- Un bonus aggiuntivo per quanti hanno redditi fino a 20 mila euro (articolo 1, comma 4);
- Un’ulteriore detrazione in presenza di redditi superiori a 20 mila euro (articolo 1, comma 6).
Il bonus aggiuntivo
In aggiunta al noto Bonus IRPEF (di cui al Decreto – legge 5 febbraio 2020 numero 3) la Legge numero 207/2024 contempla all’articolo 1, comma 4, un bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15 mila euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 mila euro.
Il bonus spettante al dipendente è riconosciuto in busta paga sotto forma di somma esente da contributi e imposte che, pertanto non concorre alla formazione del reddito.
L’Ulteriore detrazione fiscale
L’articolo 1, comma 6 della Manovra 2025 riconosce una detrazione fiscale aggiuntiva a quanti sono titolari di redditi di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo superiore a 20 mila euro.
L’ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro del contribuente, è pari a:
- 1.000,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20 mila euro ma non a 32 mila euro;
- Al risultato della seguente operazione 1.000,00 * [(40.000,00 – reddito complessivo / 8.000,00] se il reddito complessivo è superiore a 32 mila euro ma non a 40 mila euro.
A differenza del bonus di cui all’articolo 1, comma 4 l’ulteriore detrazione agisce direttamente in sede di calcolo delle ritenute fiscali a carico del dipendente, diminuendo l’IRPEF lorda, sulla base della seguente operazione:
IRPEF lorda – detrazione aggiuntiva = IRPEF netta a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.
ESEMPIO PRATICO
Immaginiamo che un lavoratore guadagni 2.000 euro lordi al mese. Di seguito i calcoli prima e dopo il 2025.
Prima del 2025: Con l’esonero IVS
- I contributi pensionistici (IVS) a carico del lavoratore sarebbero stati, ad esempio, il 9,19%.
- Ma con lo sconto IVS di 6 punti percentuali, il lavoratore pagava solo il 3,19%.
Di conseguenza:
- Contributi da pagare senza sconto: 2.000 € x 9,19% = 183,80 €
- Con lo sconto IVS: 2.000 € x 3,19% = 63,80 €
Differenza: Il lavoratore risparmiava circa 120 € al mese, che rimanevano nella sua busta paga.
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Dal 2025: Fine dell’esonero IVS e Nuove detrazioni
- Ora il lavoratore torna a pagare il contributo pieno del 9,19%. Quindi di nuovo 183,80 € di contributi.
- In compenso, lo Stato introduce ulteriori detrazioni fiscali. Supponiamo che il lavoratore, in base al suo reddito, riceva una detrazione extra di 80 € al mese sulle tasse.
Di conseguenza:
- 120 € in meno in busta paga per la fine dello sconto IVS.
- 80 € in più grazie alle nuove detrazioni fiscali.
Cosa cambia davvero per il lavoratore?
- Prima aveva un beneficio diretto di 120 € al mese grazie all’esonero IVS.
- Ora ne recupera solo 80 € grazie alle nuove detrazioni.
Risultato: La sua busta paga sarà inferiore di circa 40 € al mese rispetto all’anno scorso.
L’ulteriore detrazione verrà calcolata fino a capienza dell’IRPEF e il conteggio viene effettuato dopo aver calcolato tutte le altre detrazioni.
La finalità dell’ulteriore detrazione è quella di aumentare le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e quindi permettere al lavoratore dipendente di pagare un’imposta inferiore o più bassa e pertanto avere una busta paga netta più alta.
Come si richiede?
Il comma 7 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 ed all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
In fase di conguaglio (di fine anno o di cessazione del contratto) se quanto già erogato, sia come bonus, sia come ulteriore detrazione, risultasse non spettante, tale agevolazioni dovranno essere recuperate e nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Va infine evidenziato che la condizione che subordina il diritto al bonus o alla maggiore detrazione al reddito complessivo potrebbe determinare, in caso di altri redditi oltre a quelli considerati dal sostituto d’imposta in sede di riconoscimento del beneficio, la non spettanza.
In tale ipotesi, il lavoratore dipendente dovrà procedere a restituire l’importo non spettante o versare la maggiore imposta dovuta in sede di modello 730 o dichiarazione dei redditi.
I lavoratori possono consultare la propria CU (Certificazione Unica) o la busta paga per verificare l’applicazione della detrazione.
Per approfondire il funzionamento della nuova detrazione e valutarne l’impatto sul proprio stipendio, è consigliabile rivolgersi a uno studio di consulenza fiscale. Lo Studio Ce.S.CO. è a disposizione per chiarimenti e assistenza. Per informazioni, chiama +39 0735 76091 o scrivi a info@studiocesco.it



