“ULTERIORE DETRAZIONE L.207/2024” NELLA BUSTA PAGA 2025

Per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa in busta paga della riduzione IVS e nell’ottica di proseguire la politica di abbattimento delle imposte e contributi a carico dei lavoratori dipendenti, il legislatore con la Manovra di Bilancio 2025 attraverso la Legge 30 dicembre 2024 n.207 ha introdotto una nuova voce in busta paga: “ulteriore detrazione L.207/2024” che sarà applicata direttamente nella busta paga a partire dal 2025.

La Manovra di Bilancio 2025 con la Legge 207/2024 ha previsto:

  • Un bonus aggiuntivo per quanti hanno redditi fino a 20 mila euro (articolo 1, comma 4);
  • Un’ulteriore detrazione in presenza di redditi superiori a 20 mila euro (articolo 1, comma 6).

Il bonus aggiuntivo

In aggiunta al noto Bonus IRPEF (di cui al Decreto – legge 5 febbraio 2020 numero 3) la Legge numero 207/2024 contempla all’articolo 1, comma 4, un bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15 mila euro;
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 mila euro.

Il bonus spettante al dipendente è riconosciuto in busta paga sotto forma di somma esente da contributi e imposte che, pertanto non concorre alla formazione del reddito.

L’Ulteriore detrazione fiscale

L’articolo 1, comma 6 della Manovra 2025 riconosce una detrazione fiscale aggiuntiva a quanti sono titolari di redditi di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo superiore a 20 mila euro.

L’ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro del contribuente, è pari a:

  • 1.000,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20 mila euro ma non a 32 mila euro;
  • Al risultato della seguente operazione 1.000,00 * [(40.000,00 – reddito complessivo / 8.000,00] se il reddito complessivo è superiore a 32 mila euro ma non a 40 mila euro.

A differenza del bonus di cui all’articolo 1, comma 4 l’ulteriore detrazione agisce direttamente in sede di calcolo delle ritenute fiscali a carico del dipendente, diminuendo l’IRPEF lorda, sulla base della seguente operazione:

IRPEF lorda – detrazione aggiuntiva = IRPEF netta a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.

ESEMPIO PRATICO

Immaginiamo che un lavoratore guadagni 2.000 euro lordi al mese. Di seguito i calcoli prima e dopo il 2025.

Prima del 2025: Con l’esonero IVS

  • I contributi pensionistici (IVS) a carico del lavoratore sarebbero stati, ad esempio, il 9,19%.
  • Ma con lo sconto IVS di 6 punti percentuali, il lavoratore pagava solo il 3,19%.

Di conseguenza:

  • Contributi da pagare senza sconto: 2.000 € x 9,19% = 183,80 €
  • Con lo sconto IVS: 2.000 € x 3,19% = 63,80 €

 Differenza: Il lavoratore risparmiava circa 120 € al mese, che rimanevano nella sua busta paga.

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Dal 2025: Fine dell’esonero IVS e Nuove detrazioni

  • Ora il lavoratore torna a pagare il contributo pieno del 9,19%. Quindi di nuovo 183,80 € di contributi.
  • In compenso, lo Stato introduce ulteriori detrazioni fiscali. Supponiamo che il lavoratore, in base al suo reddito, riceva una detrazione extra di 80 € al mese sulle tasse.

Di conseguenza:

  • 120 € in meno in busta paga per la fine dello sconto IVS.
  • 80 € in più grazie alle nuove detrazioni fiscali.

Cosa cambia davvero per il lavoratore?

  • Prima aveva un beneficio diretto di 120 € al mese grazie all’esonero IVS.
  • Ora ne recupera solo 80 € grazie alle nuove detrazioni.

Risultato: La sua busta paga sarà inferiore di circa 40 € al mese rispetto all’anno scorso.

L’ulteriore detrazione verrà calcolata fino a capienza dell’IRPEF e il conteggio viene effettuato dopo aver calcolato tutte le altre detrazioni.

La finalità dell’ulteriore detrazione è quella di aumentare le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e quindi permettere al lavoratore dipendente di pagare un’imposta inferiore o più bassa e pertanto avere una busta paga netta più alta.

Come si richiede?

Il comma 7 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 ed all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

In fase di conguaglio (di fine anno o di cessazione del contratto) se quanto già erogato, sia come bonus, sia come ulteriore detrazione, risultasse non spettante, tale agevolazioni dovranno essere recuperate e nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Va infine evidenziato che la condizione che subordina il diritto al bonus o alla maggiore detrazione al reddito complessivo potrebbe determinare, in caso di altri redditi oltre a quelli considerati dal sostituto d’imposta in sede di riconoscimento del beneficio, la non spettanza.

In tale ipotesi, il lavoratore dipendente dovrà procedere a restituire l’importo non spettante o versare la maggiore imposta dovuta in sede di modello 730 o dichiarazione dei redditi.

I lavoratori possono consultare la propria CU (Certificazione Unica) o la busta paga per verificare l’applicazione della detrazione.

Per approfondire il funzionamento della nuova detrazione e valutarne l’impatto sul proprio stipendio, è consigliabile rivolgersi a uno studio di consulenza fiscale. Lo Studio Ce.S.CO. è a disposizione per chiarimenti e assistenza. Per informazioni, chiama +39 0735 76091 o scrivi a info@studiocesco.it

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