L’IMU è l’Imposta Municipale Propria dovuta da chi possiede un immobile: non tutti devono pagarla e l’importo dipende da diversi fattori. Ecco come funziona
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull’abitazione principale. Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l’ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all’IMU. Qual è l’importo? Chi deve pagare questa imposta e chi, invece, ne è esente? Facciamo chiarezza.
Chi deve pagare l’IMU
Il versamento della imposta IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Più precisamente l’IMU è obbligatoria per chi è:
- proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’importo è calcolato in base alle caratteristiche dell’immobile e dal Comune in cui è ubicato.
Quanto si deve pagare di IMU
Sulla rendita catastale degli immobili rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento, viene applicata un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, si innalza dal 7,6 all’8,6 per mille e che può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni.
Invece per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria – sempre per effetto della Legge di Bilancio 2020 – si innalza dal 4 al 5 per mille, anch’essa modulabile dai Comuni, che a seguito di deliberazione del consiglio possono aumentarla di 1 punto millesimale o diminuirla fino all’azzeramento.
Resta invece confermata sulle abitazioni principali non esenti la detrazione fissa pari a 200 euro.
Come e quando pagare l’IMU
L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua oppure in una rata unica pari al 100%.
Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché di 12.
Le due rate IMU scadono:
- il 16 giugno (versamento dell’acconto);
- il 16 dicembre (versamento del saldo).
Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
Esenzione: chi non deve pagare l’IMU
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.
Inoltre, l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU e Covid-19: come funziona l’esenzione temporanea
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020 e 2021, sono state previste, con diversi provvedimenti emergenziali che si sono susseguiti, esenzioni dell’imposta IMU per gli anni 2020 e 2021.
L’IFEL Fondazione ANCI propone un’utile tabella di riepilogo grazie alla quale è possibile verificare se la propria attività o il proprio immobile rientrano in una delle agevolazioni.
Lo schema IFEL che si riproduce integralmente permette di individuare con maggiore chiarezza:
- le categorie di soggetti beneficiari delle esenzioni
- i requisiti necessari per accedervi.
| Decreto legge n.34/2020 (cd. dl “Rilancio”): | L’art.177 ha abolito la prima rata IMU, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili:
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| Decreto legge n.104/2020 (cd. dl “Agosto”): | L’art.78 ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020, per gli stessi immobili di cui al decreto “Rilancio” ampliando, inoltre, la platea degli immobili considerati ai seguenti:
Inoltre, per la prima categoria di immobili di cui sopra, l’esenzione viene prevista anche per gli anni 2021 e 2022 (previa autorizzazione della Commissione europea) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori della attività ivi esercitate. |
| Decreto legge n.137/2020 (cd. dl “Ristori”): | L’art.9 amplia la portata delle esenzioni previste dall’art.78 del dl n. 104/2020 (cd “Decreto Agosto”). In particolare, l’articolo 9, confermando la platea dei beneficiari dell’esenzione prevista dai precedenti dl 34 e 104, abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020, elencate nell’Allegato 1 al dl 137/2020.
Si tratta in sintesi, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Per queste fattispecie, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario degli immobili considerati, sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. |
| Decreto legge n.149/2020 (cd. dl “Ristori-bis”, successivamente confluito nel dl 137/2020): | L’art.1 al comma 1 interviene sostituendo l’Allegato 1 al decreto n. 137/2020 (cd “Ristori”) e aggiungendo ulteriori codici ATECO rispetto a quelli inizialmente previsti nel precedente Allegato.
In particolare, l’art.5 elimina la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto in questione. Si tratta sostanzialmente di attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e si trovino nei Comuni delle aree appartenenti alle cd. zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute. |
| Decreto legge n.154/2020 (cd “Ristori-ter”, successivamente confluito nel dl 137/2020): |
All’art.1 prevede che l’allegato 2 del dl n.149/2020 venga integrato con il codice ATECO 47.72.10, corrispondente all’attività di Commercio al dettaglio di calzature e accessori. |
| Decreto legge n.157/2020 (cd. “Ristori-quater”, successivamente confluito nel dl 137/2020): |
L’art.8 prevede che l’esenzione del pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trovi applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi. Di conseguenza, l’esenzione della seconda rata 2020 dell’IMU, per ciò che attiene i casi in cui è richiesta coincidenza tra gestore e proprietario dell’immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali. |
| Legge n.178/2020 (cd “Legge di bilancio 2021”) | Il comma 48 dell’art.1 riduce alla metà l’IMU 2021 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.
I commi da 599 a 601 dell’art.1 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 i seguenti immobili:
Infine, i commi dal 1116 al 1119 dell’art.1:
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| Decreto legge n.41/2021 (cd. dl “Sostegni”): precisazione e link allegati nuovi dl 41. | Il comma 1 dell’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto in questione all’art. 1 (commi 1- 4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi (si rimanda alla norma di riferimento per approfondimento)
Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. |
| Decreto legge n.73/2021 (cd. dl “Sostegni-bis”): | La legge di conversione del decreto in questione (legge n.106 del 2021) prevede all’articolo 4-ter l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso. |
L’IMU è un’imposta ricca di variabili, per non sbagliare e per avere un supporto da parte di un professionista è possibile affidarsi al nostro studio specializzato.




